Arbitri paco d’onofrio rivela: cosa serve per capire se è illecito sportivo e possibili sanzioni

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Arbitri paco d’onofrio rivela: cosa serve per capire se è illecito sportivo e possibili sanzioni

Polemiche e verifiche giudiziarie stanno interessando la classe arbitrale italiana, con un’indagine che apre scenari giuridici complessi. L’avvocato Paco D’Onofrio, esperto di diritto sportivo e professore di diritto dello sport presso l’Università di Bologna, chiarisce i passaggi centrali della vicenda, concentrandosi su termini, norme e presupposti necessari per configurare responsabilità e possibili illeciti.

paco d’onofrio e la vicenda arbitrale: quadro giuridico e stato dell’indagine

D’Onofrio interviene per mettere ordine tra i profili interpretativi della nuova situazione, ricordando che l’indagine penale è ancora in corso. In questa fase risultano pochi gli elementi disponibili per stabilire con precisione se si sia trattato di semplici irregolarità protocollari oppure di vere e proprie condotte illecite sportive.

Per i comportamenti classificabili come illeciti sportivi, viene richiamata la necessità del dolo specifico, inteso come la lucida volontà di alterare l’esito di una gara.

inchiesta penale e dolo specifico: quando si parla davvero di illecito sportivo

Nel ragionamento dell’avvocato, la distinzione tra irregolarità e illecito dipende dalla presenza del dolo specifico. Se la motivazione e l’intento non emergono in modo coerente con un’alterazione programmata del risultato, l’ipotesi tende a spostarsi verso violazioni di carattere procedurale.

il paragone con il processo sportivo del 2006

Un riferimento importante riguarda il precedente del 2006: occorre attendere gli esiti dell’attività investigativa per capire se i criteri di colpevolezza utilizzati in quella sede possano riproporsi anche nella circostanza attuale. Il precedente viene indicato come rilevante per la giurisprudenza formatasi e per la severità applicata nella valutazione degli episodi contestati ai deferiti.

frode sportiva e responsabilità del club: i riferimenti normativi

D’Onofrio sottolinea che l’ipotesi di frode sportiva resta “astrattamente” compatibile con scenari nei quali, nei precedenti, è risultato il coinvolgimento del club beneficiario. In ogni caso, viene richiamato l’art. 6, comma 5, del Codice FIGC, che prevede un meccanismo di responsabilità presunta: “La società si presume responsabile degli illeciti sportivi commessi a suo vantaggio”.

atti diretti ad alterare: il tentativo e il presupposto dell’accordo illecito

Il ragionamento prosegue con l’art. 30 del Codice FIGC. La norma impone l’accertamento di atti diretti ad alterare lo svolgimento di una gara, dunque la presenza di un accordo illecito.

Un punto decisivo riguarda anche la verifica dell’esito finale. Secondo l’impostazione riportata, esiste una leggenda frequente legata all’idea che l’illecito richieda l’effettivo conseguimento di un vantaggio sul campo. La disciplina, invece, punisce anche il tentativo: conta la strategia attuata, anche quando non si realizza alcun beneficio o quando la partita viene persa.

aver perso la gara sarebbe irrilevante se ricorre il dolo specifico

L’avvocato collega questo aspetto alla formulazione normativa richiamata: la circostanza che la gara venga persa risulterebbe non determinante, se ricorre il dolo specifico indicato dall’art. 30.

busssata alla sala var e qualificazione giuridica: violazione procedurale o dolo specifico

Sulla questione della “busssata alla sala VAR”, D’Onofrio esprime una valutazione condizionata dal presupposto già citato: se non ricorre il dolo specifico, la condotta sarebbe riconducibile, al massimo, a una semplice violazione procedurale.

referee manager e contatti: quando la comunicazione non configura illecito

Un altro nodo riguarda il contatto con la figura del referee manager. Secondo D’Onofrio, in quel caso non si configurerebbe automaticamente alcuna violazione, poiché la figura è stata istituita come referente con compiti che includono contatti e confronti. La linea indicata è che il confronto deve restare confinato nell’ambito consentito e non trasformarsi in una richiesta illegittima. Se la manifestazione di un parere non assume i tratti di un’illecita pressione, non emergerebbe un illecito sportivo.

In assenza di illeciti sportivi, rimane comunque la possibilità che possa ricorrere una violazione dell’art. 4, legata ai principi di lealtà e correttezza, richiamati come norma applicata durante Calciopoli.

tempi della procura federale e ruolo della procura di milano

Quanto ai tempi, l’avvocato esprime un orientamento legato al flusso procedurale. L’attività della procura federale viene considerata destinata ad allungarsi perché occorre attendere l’invio degli atti dalla Procura di Milano. Successivamente, la Procura FIGC avrebbe fino a 60/120 giorni per decidere se procedere con l’archiviazione o con il deferimento degli indagati.

giustizia sportiva e differenze rispetto al processo penale

Nel processo sportivo possono essere valutati tutti gli elementi ritenuti significativi, anche quelli che non confluiranno mai nel successivo processo penale, senza assumere la qualifica di prova. D’Onofrio evidenzia una differenza sostanziale: la giustizia sportiva opera con minore formalità documentale e con una maggiore discrezionalità valutativa da parte dei giudici federali rispetto a quelli statali.

sanzioni possibili e impatto sulle stagioni sportive

Per le conseguenze disciplinari, il quadro indicato prevede che, salvo l’eventualità di una revoca di uno scudetto con effetto retroattivo rispetto all’accertamento, le sanzioni non inciderebbero sulle stagioni già concluse da tempo. Le ricadute disciplinari riguarderebbero, invece, le stagioni successive.

rocchi e risposta ai pm: valore difensivo e limiti interpretativi

Infine, sul tema relativo a Rocchi e al mancato riscontro ai PM, viene richiamata una scelta difensiva coerente, ma al momento ritenuta difficile attribuirle un valore ulteriore, eventualmente determinante per interpretazioni specifiche collegate allo stato degli atti.

figure citate nella vicenda

Punto di riferimento centrale e principali nominativi menzionati nel quadro:

  • Paco D’Onofrio
  • Rocchi
  • Procura di Milano
  • Procura FIGC
Arbitro Serie A

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