Trapani Shark, il Tar del Lazio boccia il ricorso: niente ripescaggio in A
Il TAR del Lazio ha respinto le due richieste cautelari presentate dalla Trapani Shark in relazione alla partecipazione al campionato di Serie A 2025/26 e alla revoca dell’affiliazione alla Federazione Italiana Pallacanestro. La decisione è stata assunta dalla Sezione Prima Ter con due distinte ordinanze emesse il 27 agosto 2026.
Trapani Shark, respinte le istanze cautelari al TAR del Lazio
La Federazione Italiana Pallacanestro ha comunicato che il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio si è pronunciato sulle due istanze cautelari depositate dalla Trapani Shark. Le richieste riguardavano provvedimenti differenti, entrambi adottati nell’ambito delle decisioni federali relative alla stagione sportiva 2025/26.
La prima istanza era stata presentata contro l’esclusione della Trapani Shark dal campionato di Serie A 2025/26. La seconda riguardava invece la revoca dell’affiliazione alla Federazione Italiana Pallacanestro, deliberata dal Consiglio federale durante la seduta del 16 luglio.
Le ordinanze del Tribunale Amministrativo Regionale
La Sezione Prima Ter del TAR del Lazio ha esaminato separatamente le due domande cautelari avanzate dalla società siciliana. Al termine della valutazione, il giudice amministrativo ha disposto il rigetto di entrambe le richieste.
Il provvedimento relativo all’esclusione dal campionato è contenuto nell’ordinanza n. 04629/2026. La decisione sulla richiesta riguardante la revoca dell’affiliazione è stata invece formalizzata con l’ordinanza n. 04632/2026.
Le decisioni federali del 16 luglio
Le istanze sottoposte al TAR erano collegate alle determinazioni assunte dal Consiglio federale della Federazione Italiana Pallacanestro nella riunione del 16 luglio. In quella sede erano stati deliberati sia il provvedimento di esclusione dal campionato di Serie A 2025/26 sia la revoca dell’affiliazione della Trapani Shark.
Con le due ordinanze del 27 agosto 2026, il TAR del Lazio ha quindi respinto le domande cautelari proposte dalla società contro entrambi i provvedimenti. La comunicazione federale riguarda esclusivamente l’esito delle istanze cautelari esaminate dalla Sezione Prima Ter.