Lega ciclismo professionistico rigettato ricorso sospensione convenzione fci

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Lega ciclismo professionistico rigettato ricorso sospensione convenzione fci

La FederCiclismo comunica l’esito di un confronto giuridico interno che riguarda i rapporti tra Federazione Ciclistica Italiana e Lega Ciclismo Professionistico: il Tribunale Federale ha infatti rigettato il ricorso presentato dalla Lega, relativo alla richiesta di sospensione di delibere federali con cui la FCI aveva sospeso la convenzione del 13 agosto 2024. La decisione poggia su due pilastri della fase cautelare: valutazioni sulla legittimità degli atti impugnati e sull’assenza dei presupposti necessari per fermarne gli effetti.

tribunale federale: rigetto del ricorso della lega ciclismo professionistico

La pronuncia, resa dal Tribunale Federale – 2^ sezione, stabilisce che il ricorso della Lega del Ciclismo Professionistico non può essere accolto. La contestazione riguardava delibere federali indicate con i numeri 46 (11/06/26) e 140 (22/06/26), attraverso le quali la FCI aveva adottato la sospensione della convenzione siglata il 13.08.2024.

composizione e udienza collegiale

La causa è stata trattata in sede collegiale il 22 luglio 2026, con procedimento iscritto al RG 28/26. Hanno partecipato, in qualità di componenti del Collegio, Avv. Salvatore Minardi (presidente), Avv. Giovanni Petrella (giudice relatore) e Avv. Stefano Gianfaldoni (giudice). La segreteria era affidata all’Avv. Marzia Picchioni (funzionaria FCI).

All’udienza risultavano presenti i difensori della Lega del Ciclismo Professionistico, indicati come Avv.ti Leone Zilio e Giorgio Mariotti, oltre a Avv. Jacopo Tognon. Per la Federazione Ciclistica Italiana era presente Avv. Nuri Venturelli.

delibere impugnate e richiesta cautelare: sospensione della convenzione

Il procedimento è stato avviato dalla Lega del Ciclismo Professionistico con l’obiettivo di ottenere la sospensione degli effetti delle delibere federali sopra richiamate, connesse alla sospensione della convenzione del 13 agosto 2024.

posizione della lega ciclismo professionistico

La Lega, attraverso un ricorso depositato il 10/07/26, ha chiesto che le delibere presidenziali fossero annullate e/o ritenute nulle, formulando poi istanza cautelare per la sospensione degli effetti ai sensi degli artt. 38 e 41 del Regolamento di Giustizia Federale FCI.

Secondo la prospettiva della Lega, la sospensione della convenzione non avrebbe fondamento giuridico e configurerebbe un abuso dei poteri di urgenza attribuiti al Presidente pro tempore. La Lega richiama l’esistenza di un quadro previsto da norme statutarie e convenzionali, sostenendo la validità del proprio operato.

La sospensione, descritta come immediata e disposta senza preventiva comunicazione, viene collegata alla cessione dei diritti relativi alla manifestazione denominata Campionato Italiano Donne élite in programma il 28/06/26. La Lega contesta l’idea che il campionato sia di esclusiva competenza della FCI, evidenziando che tale rivendicazione non sarebbe mai stata ricevuta dalla Lega.

Nel merito della fase cautelare, il ricorso si concentra sulla mancata configurazione, a detta della Lega, di fumus boni iuris e periculum in mora. Vengono inoltre contestati: l’assenza di gravità nella condotta della Lega, la presunta mancanza di contestazioni da parte della FCI tali da incidere sull’affidamento della Lega, e la sproporzione tra provvedimento adottato e addebiti indicati. La Lega afferma anche che la convenzione non includerebbe un potere unilaterale di sospensione da parte della federazione prima della scadenza fissata nel 2028, richiamando inoltre presunte violazioni dei principi previsti dall’art. 2 della Convenzione.

posizione della federazione ciclistica italiana

La FCI si costituisce sostenendo l’infondatezza delle richieste della Lega. La difesa federale richiama l’interpretazione della convenzione: la Lega opererebbe in nome e per conto della FCI sulla base di un’espressa delega, in linea con quanto previsto dagli artt. 5 co. 1 e 6 co. 2.

In merito alla contestazione sulla carenza di potestà in via d’urgenza, la FCI afferma l’esistenza di norme statutarie specifiche che legittimerebbero l’intervento del Presidente Federale. Viene inoltre respinta l’idea di contraddizione collegata al mancato blocco di gare prossime allo svolgimento, motivata da un criterio di responsabilità per evitare danni a società e atleti.

Quanto ai presupposti cautelari, la FCI sostiene che manchino sia il fumus sia il periculum. Sotto il profilo del fumus, si ribadisce la delega operativa alla Lega, l’esistenza di poteri di vigilanza e intervento in capo alla FCI e la ritenuta concretezza delle violazioni. Sotto il profilo del periculum, viene sottolineata l’assenza di un danno grave e irreparabile, poiché le attività proseguirebbero secondo il calendario predisposto dalla Lega e approvato dalla FCI.

motivazioni del rigetto: poteri di vigilanza e urgenza, assenza di danno

Il Tribunale dichiara che il ricorso non è fondato e non merita accoglimento. L’attenzione del Collegio, trattandosi di udienza cautelare, si concentra sulla presenza dei due presupposti fondamentali.

legittimità delle delibere impugnate

La decisione riconosce che le delibere contestate risultano legittime. La motivazione evidenzia che tali atti rientrano nei poteri di vigilanza e di urgenza attribuiti dallo Statuto e dalla Convenzione al Presidente della Federazione. Il Tribunale sottolinea inoltre che, oltre alla qualificazione giuridica del rapporto tra Lega e FCI, la Lega è formata da società affiliate alla FCI e risulta, per statuto, operante in nome e per conto della FCI, richiamando l’art. 5 della Convenzione.

periculum in mora: continuità delle attività e tutela dei soggetti coinvolti

Particolare rilievo viene attribuito alla valutazione del periculum in mora. La motivazione afferma che la sospensione non avrebbe prodotto alcun danno al movimento ciclistico, alla Lega o agli altri soggetti interessati. Il Tribunale richiama, tra gli elementi valutati, la richiesta di completamento delle gare previste nelle imminenze e la verifica che tutte le attività sportive programmate si svolgono secondo il programma della Lega.

Viene inoltre indicato che la FCI, per impegno statutario, ha una responsabilità formale e morale nel proseguire le attività conseguenti sia alla sospensione adottata dal Presidente, sia al successivo rigetto della richiesta di sospensione formulata dalla Lega. La motivazione richiama il concetto di senso di responsabilità degli organi federali nel garantire il prosieguo delle attività con tutela dei protagonisti delle manifestazioni ciclistiche, citando tra gli altri atleti, società, sponsor e tecnici.

Nella parte conclusiva della motivazione è menzionato anche lo svolgimento del servizio di Radiocorsa, indicato come comunque previsto.

presenze e sviluppo dell’udienza: difese contrapposte e acquisizioni documentali

Nel corso dell’udienza collegiale, dopo la verifica della regolarità delle convocazioni, il Presidente dà la parola al giudice relatore per la relazione introduttiva. Le parti ribadiscono le rispettive posizioni e le conclusioni.

In sede istruttoria vengono acquisite 5 comunicazioni ricevute dalla Lega relative a paventati disagi organizzativi collegati alla sospensione oggetto del contendere.

personaggi coinvolti nella procedura

  • Avv. Salvatore Minardi (presidente del Collegio)
  • Avv. Giovanni Petrella (giudice relatore)
  • Avv. Stefano Gianfaldoni (giudice)
  • Avv. Marzia Picchioni (segretario, funzionaria FCI)
  • Avv.ti Leone Zilio e Giorgio Mariotti (per la Lega del Ciclismo Professionistico)
  • Avv. Jacopo Tognon (per la Lega del Ciclismo Professionistico)
  • Avv. Nuri Venturelli (per la Federazione Ciclistica Italiana)
Roberto Pella
Categorie: Ciclismo

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