Avvocato rochhi chiarisce: mai avuto contatti con i dirigenti delle squadre
La vicenda legata all’inchiesta della Procura di Milano sul sistema arbitrale italiano continua a generare attenzione nel mondo sportivo, con al centro della discussione la posizione dell’ex designatore Gianluca Rocchi. A fornire ulteriori chiarimenti sulla mancata presentazione davanti ai magistrati e sui contenuti delle contestazioni è intervenuto l’avvocato Antonio D’Avirro, legale dell’ex arbitro, nel corso di una trasmissione su Telelombardia.
inchiesta procura milano: perché l’ex arbitro non si è presentato
La difesa ha impostato la propria linea ribadendo un passaggio procedurale determinante: la scelta di rinunciare all’interrogatorio sarebbe collegata all’assenza di una piena disponibilità della documentazione accusatoria. Secondo quanto riportato dall’avvocato, il punto non sarebbe l’esistenza della contestazione, ma la possibilità di comprenderne il contesto e gli elementi necessari per impostare una difesa adeguata.
Antonio D’Avirro ha spiegato che Rocchi avrebbe dovuto presentarsi, ma il legale ha ritenuto che non fosse il momento per affrontare una vicenda definita particolarmente complessa. Da qui la decisione di avvalersi della facoltà di non rispondere, fondata sull’impossibilità di difendersi pienamente senza conoscere con chiarezza il quadro contestato.
presunti contatti con le società: la smentita del legale
Un ulteriore elemento dell’indagine riguarda un presunto episodio che sarebbe risalito a mesi prima, collegato a presunte dinamiche volte a favorire alcuni club tramite arbitri giudicati compiacenti. Su questo profilo la risposta della difesa risulta netta: l’avvocato ha dichiarato che Rocchi non ricorda l’episodio menzionato, riferito a un incontro del 2 aprile dello scorso anno.
Antonio D’Avirro ha inoltre sottolineato che, se fossero presenti informazioni specifiche, la difesa intende comprendere di cosa si stia parlando e su quali elementi si basi l’affermazione. La smentita si estende anche a contatti diretti con dirigenti societari: la posizione riportata è che l’ex designatore non si sia mai messo in contatto con i vertici delle squadre.
Il legale ha aggiunto che Rocchi non avrebbe avuto conoscenza di presunti criteri legati ad arbitri definiti graditi o sgraditi, rimandando a un momento successivo la valutazione legata alla lettura delle carte processuali. La difesa ha poi ribadito che non vi sarebbe alcuna conoscenza della ricostruzione complessiva attribuita all’indagine.
polemiche sala VAR: la difesa sulla presunta ingerenza
Tra gli aspetti più discussi mediaticamente rientra l’ipotesi di interventi nella sala monitor e di possibili ingerenze esterne. La difesa, in questa fase, tende a ridimensionare l’idea di un intento doloso, presentando i fatti come interventi finalizzati a garantire la regolarità dell’azione di gioco.
correzione di un errore: l’interpretazione della difesa
Antonio D’Avirro ha affermato di non sapere se il sistema contestato rientri o meno in un disegno più ampio, ma ha concentrato l’argomentazione sull’effetto dell’intervento: chi avrebbe “bussato” avrebbe corretto un errore. Secondo la ricostruzione difensiva, l’operato contestato non avrebbe alterato l’esito del match, perché l’intervento sarebbe consistito nel correggere una decisione ritenuta errata.
La linea prosegue con una distinzione sul contenuto dell’intervento: se il rigore contestato fosse risultato effettivamente giusto, allora chi ha segnalato avrebbe operato correttamente. In caso contrario, la difesa ha lasciato aperta la valutazione sul merito delle motivazioni attribuite al contatto, dichiarando di non avere elementi diretti su eventuali finalità diverse dalla correzione dell’errore.
Nel riassumere il perimetro della contestazione, l’avvocato ha evidenziato che ciò che viene attribuito non riguarderebbe altro oltre alla presunta condotta descritta, insistendo sull’idea che l’intervento si sia limitato a correggere.
termini del pm e qualificazione giuridica: chiarimento della difesa
La conversazione si è chiusa con un passaggio dedicato alle formule usate dal Pubblico Ministero. Il legale ha spiegato la propria posizione rispetto all’utilizzo di specifiche espressioni giuridiche, precisando di non poter determinare alcuni significati nel dettaglio poiché non avrebbe accesso agli atti integrali.
“combinava” e “combinare”: cosa viene contestato
In merito al verbo “combinava” riferito alle designazioni, l’avvocato ha dichiarato di non saperne determinare la portata senza conoscere gli atti, interpretandolo come una scelta del PM contestualizzata nell’impostazione dell’accusa. Il legale ha poi richiamato la nozione di “combinare” in relazione alla fattispecie di frode sportiva, indicando come il termine venga ricondotto a tale ambito.
Personaggi citati:
- Gianluca Rocchi
- Antonio D’Avirro
