Lazio, il giudice sportivo conferma l'espulsione di Gila contro il Bologna
Il Giudice Sportivo ha emesso i verdetti relativi alla 15ª giornata di Serie A, con un provvedimento di particolare interesse per la società laziale. La decisione riguarda l'espulsione del difensore Mario Gila durante l'incontro con il Bologna e definisce le conseguenze sportive e disciplinari per il calciatore.
la squalifica di mario gila: il verdetto del giudice sportivo
Il difensore della Lazio, Mario Gila, è stato sanzionato in seguito all'episodio di espulsione occorso nella partita contro il Bologna. Contrariamente a quanto talvolta accade in simili circostanze, la squalifica inflitta è stata limitata a una sola giornata di campionato. Questo rappresenta un esito parzialmente positivo per la squadra capitolina, che potrà così disporre del giocatore già dalla prossima gara utile in campionato, limitando l'impatto negativo dell'episodio.
i dettagli della sanzione disciplinare
La decisione del Giudice Sportivo non si è limitata alla sola squalifica. Al provvedimento di un turno di stop è stata infatti affiancata una sanzione pecuniaria di 10.000 euro. L'ammenda è stata comminata per un motivo specifico e grave, come riportato nel comunicato ufficiale.
motivazioni dell'ammenda
La multa è stata irrogata per un comportamento verbale inaccettabile verso l'arbitro. Nel dettaglio, la motivazione fa riferimento al fatto che il calciatore abbia “rivolto espressione gravemente irrispettosa al Direttore di gara” dopo la notifica di un'ammonizione. Questo elemento ha avuto un peso determinante nella definizione del verdetto finale, aggravando la posizione del giocatore.
composizione del provvedimento ufficiale
Il comunicato del Giudice Sportivo ha sintetizzato la sanzione in una formula chiara. A Mario Gila è stata applicata una squalifica per una giornata effettiva di gara, unitamente a un'ammonizione e all'ammenda di 10.000 euro. La doppia natura della punizione è giustificata da due condotte distinte:
- Comportamento scorretto nei confronti di un avversario, che costituisce la seconda sanzione disciplinare per il giocatore.
- Aver rivolto, al 33° del secondo tempo, un'espressione gravemente irrispettosa all'arbitro dopo la notifica del cartellino giallo.
Questa articolazione del provvedimento sottolinea come il comportamento tenuto verso l'arbitro sia stato considerato un fattore aggravante, portando alla combinazione della squalifica con una significativa penalità economica.

